Nuovo D.M. 08/11/2019 che sostituisce il DM 12 Aprile 1996

Nella Gazzetta Ufficiale n. 273 di giovedì 21 novembre, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno dell’8 novembre 2019, contenente l’approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi.

Il decreto contiene i campi di applicazione delle disposizioni, gli obiettivi, le disposizioni tecniche, l’impiego dei prodotti per uso antincendio e le disposizioni per gli impianti esistenti e sostituisce il DM 12/04/1996

Il decreto e la regola tecnica contengono molte disposizioni per l’installazione dei i nostri prodotti.

Nello specifico il decreto contiene:

  • Campo di applicazione delle disposizioni. Le disposizioni si applicano alla progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi, della 1°, 2° e 3° famiglia con pressione non maggiore di 0.5 bar, asserviti a varie funzioni.
  • Obiettivi. Le disposizioni mirano ad evitare, nel caso di fuoriuscite accidentali di combustibile gassoso, accumuli pericolosi del combustibile nei luoghi di installazione e nei locali direttamente comunicanti, a limitare danni alle persone e ai locali vicini a quelli contenenti gli impianti e a garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
  • Disposizioni tecniche. Gli impianti sono realizzati e gestiti secondo le procedure individuate dal MISE in conformità alle norme tecniche vigenti ad essi applicabili o a specifiche tecniche ad esse equivalenti e utilizzando i prodotti previsti dalle disposizioni comunitarie applicabili.
  • Impiego dei prodotti per uso antincendio. I prodotti sono identificati univocamente sotto la responsabilità del fabbricante secondo le procedure applicabili, qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto e accettati dal responsabile dell’attività. L’impiego dei prodotti è consentito se questi sono utilizzati conformemente all’uso previsto e rispondono a determinate prestazioni richieste dal decreto. L’equivalenza del livello di protezione è valutata dal Ministero dell’Interno.
  • Disposizioni per gli impianti esistenti. Gli impianti esistenti devono essere conformi alle disposizioni previste, che variano a seconda della loro portata termica.

Segnaliamo una novità importante:

Art. 1 Comma 4

Più apparecchi installati all’aperto non costituiscono un unico impianto

 

I VVFF hanno esplicitato chiaramente questo aspetto: più caldaie e generatori installati all’esterno non fanno sommatoria.

In caso di chiarimenti fare riferimento al nuovo decreto (le vecchie circolari non sono più valide).

Le disposizioni del decreto entra in vigore il 21 dicembre 2019.

 

Fonte

Link al Decreto

Link alla Gazzetta Ufficiale